Art. 21.
(Regime patrimoniale dell'unione civile).

      1. Dopo l'articolo 455-terdecies del codice civile, introdotto dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-quaterdecies. - (Regime patrimoniale dell'unione civile). - Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
      Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale».

 

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